Art. 1 – Il possesso, l’uso e il godimento delle parti assegnate, sono regolate dalle disposizioni di cui ai Capitoli 2, 3, 4 e 5 del Titolo III del vigente Statuto Consorziale, alle cui disposizioni i Partecipanti assegnatari, come i loro concessionari, conduttori ed aventi causa debbono sempre ed in ogni caso pienamente attenersi. In caso di violazione delle presenti norme, l’Amministrazione applicherà le sanzioni previste ai sensi di Statuto, fatta salva la richiesta di danni e la confisca della parte nei casi più gravi.
Art. 2 – I conduttori delle parti, di qualsiasi appezzamento, che intendano abbattere o diradare i vecchi filari di piante o effettuare qualsiasi altra tipologia di intervento, ivi compresa la realizzazione di nuovi impianti (vigneti, frutteti, aspargiaie o serre fisse), devono richiedere al Consorzio l’autorizzazione per eseguire i lavori suddetti. Chi operasse senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, risultante da regolare delibera Consiliare, dovrà a sue spese riportare la parte allo stato in cui si trovava all’inizio della conduzione.
Art. 3 – La sistemazione del terreno, delle scoline ed il miglioramento dei filari esistenti e di quelli di nuovo impianto, come pure tutta la mano d’opera occorrente per la manutenzione e conservazione delle piante e viti, è a totale carico del conduttore.
Art. 4 – Il conduttore di parti, ove esistano dei filari di vite, dovrà mantenere ai due lati delle piante una striscia di terreno della larghezza di 1,00 m. che dovrà essere lavorata e non coltivata al fine di evitare la crescita di erbe atte a pregiudicare l’allevamento e la conservazione delle viti, ed inoltre eseguire le potature a regola d’arte e nei modi e termini stabiliti dalle consuetudini locali giusto il disposto dell’art. 72 e 73 dello Statuto.
Art. 5 – Le cavedagne di svodo dovranno essere mantenute a livello e della larghezza di non meno di 4,00 m. di carreggiata viabile, eccezione fatta per quelle per le quali l’Amministrazione Consorziale ha fissato larghezze maggiori. Le operazioni di aratura dovranno essere fatte in modo da non danneggiare le cavedagne né mettere zolle di terra sulle sopraddette in modo da non rendere difficile il transito, tenendo presente che si tratta di svodo comune e, quindi, di comune interesse. In caso di inadempimento verrà richiesto il risarcimento dei danni. E’ proibito, durante l’aratura delle parti fronteggianti strade e capezzagne ghiaiate, manovrare sulle suddette con mezzi meccanici atti a pregiudicare la viabilità ed il fondo di queste.
Art. 6 – I conduttori delle parti hanno l’obbligo di mantenere espurgate le scoline e così pure i piccoli manufatti (chiavichette), nonché provvedere all’eventuale sostituzione dei tubi in cemento, in caso siano danneggiati anche con tubi corrugati coestruso SN4. L’espurgo delle scoline dovrà essere fatto in comune accordo con gli aventi diritto allo scolo. Gli scoli secondari di testata saranno fatti ed espurgati a cura del Consorzio secondo la rotazione stabilita dalla Commissione Amministrativa. Rimane a carico dei conduttori delle parti lo sfalcio delle erbe palustri (infestanti) pro-quota ed il ripristino da materiale che ostruisce gli scoli già espurgati. I conduttori delle parti dovranno lasciare libera da prodotti una striscia di 4,00 m. tanto in destra che in sinistra rispetto allo scolo da espurgare riservata al passaggio dei mezzi del Consorzio per i lavori di pulizia senza che vi sia l’obbligo di risarcimento danni per le colture eventualmente danneggiate.
Art. 7 – Nelle parti, ove sia previsto dalle norme particolari, dovranno essere realizzate a cura e spese dei conduttori le doppie carreggiate di testata con la messa a dimora ed il mantenimento di tubi del diametro non inferiore a 20,00 cm. a perfetta regola d’arte. Le carreggiate di testata di cui sopra non dovranno essere adibite al transito dei mezzi pesanti per il trasporto dei prodotti.
Art. 8 – Nell’esecuzione dei lavori di aratura o vangatura lungo i fossi comuni di testata dovrà essere rigorosamente osservato e costantemente mantenuto un margine della larghezza mai inferiore a 1,50 m. dal ciglio. E’ fatto divieto di allevare e coltivare in detto margine e nelle sponde ceppi di salici od altre piante capaci di arrecare nocumento alla manutenzione degli scoli suddetti. Ai contravventori saranno applicate penalità commisurate all’entità dei danni arrecati con l’obbligo del ripristino immediato del terreno a loro carico. Per quanto riguarda gli scoli di proprietà consorziale si intende riservato un margine franco di larghezza variabile, come evidenziato nella mappetta allegata alla cedola di possesso, ed in ogni caso non inferiore a 4,00 m.
Art. 9 – I conduttori hanno l’obbligo di asportare dal terreno i teli, sacchi, contenitori e residui di polietilene e qualsiasi altro materiale, usati per la protezione delle colture. E’ fatto obbligo altresì di non inquinare le acque ed il terreno e di non usare sugli scoli trattamenti chimici dannosi alla fauna autoctona. Le aziende che intendessero spandere liquami di caseifici o di stalla nei limiti della buona conduzione agraria e di quelli previsti dalla normativa vigente, comunque senza eccessi, devono fornire al Consorzio copia del Piano di Utilizzazione Agronomica. Non sono consentiti lo spandimento di digestato proveniente da biodigestori, di residui industriali e di fanghi di depurazione, pertanto, il conduttore, al termine del novennio, dovrà restituire la parte in condizioni conformi a quanto stabilito dalle norme di legge vigenti e applicabili ai terreni coltivabili per usi alimentari. Il conduttore che abbia riscontrato un eventuale difetto del terreno ascrivibile a pratiche colturali precedenti o ad inquinamenti, deve segnalarlo all’Amministrazione ritenendolo responsabile della conservazione qualitativa del terreno.
Art. 10 – L’attuale sistemazione del terreno consorziale non può essere per nessuna ragione modificata senza l’autorizzazione della Commissione Amministrativa e valgono per tutti gli appezzamenti le norme contenute nella presente cedola di possesso. Allorché il confine della parte sia leggermente spostato rispetto alle attuali scoline e la sistemazione del terreno sia possibile con l’aratura, i conduttori delle parti confinanti potranno spostare la scolina comune sulla linea di confine informando l’Ente.
Art. 11 – I fabbricati esistenti su terreno del Consorzio sono dotati di area cortiliva la quale si intende esclusa dalla superficie delle parti circostanti. Nelle parti ove esistono diritti di scolo, delle acque bianche e nere di fabbricati, lo spurgo delle scoline interessate è a carico del proprietario dei fabbricati il quale dovrà eseguire i lavori in pieno accordo con il conduttore della parte. In caso il proprietario del fabbricato non provveda, egli sarà tenuto al rimborso spese ed eventuale rifusione dei danni che il conduttore della parte sopporterà, questi comunque non potrà mai impedire lo scolo delle acque dei fabbricati.
Art. 12 – Sulle parti è obbligatorio osservare tutte le norme previste sulla “condizionalità” nei modi e termini indicati dalle leggi e dai regolamenti CE. Qualora si verificasse una grave inadempienza a quanto previsto dalle leggi il conduttore verrà denunciato alle autorità competenti e sarà soggetto al pagamento di una penale commisurata al danno provocato al terreno.
Art. 13 – Ai sensi dell’art. 100 del vigente Statuto Consorziale, sulla parte non si potrà costruire alcun tipo di manufatto senza aver chiesto ed ottenuto debita autorizzazione dalla Commissione Amministrativa e dal Consiglio. Chiunque fabbrichi senza regolare permesso è considerato quale occupatore in mala fede di suolo altrui ed il Consorzio avrà diritto di far atterrare quei manufatti che siano stati abusivamente costruiti salvo diverso accordo.
Art. 14 – L’Amministrazione si riserva la facoltà di concedere autorizzazioni per l’installazione di impianti aerei e sotterranei che siano di generale utilità. La ditta, la società o l’impresa richiedente l’esproprio, la servitù coatta o volontaria per l’esecuzione di detti lavori, sarà tenuta ad indennizzare i singoli conduttori, ritenendosi esonerato il Consorzio da ogni obbligo di risarcimento.
Art. 15 – Il Consorzio ha fatto eseguire e si riserva di far eseguire la posa di capisaldi in cemento armato in confine con le proprietà limitrofe e anche nell’interno degli appezzamenti consorziali. Detti capisaldi sono di norma ubicati, sul confine e pure sugli assi delle carreggiate e cigli di scoli. Questi capisaldi hanno lo scopo di precisare in maniera certa i confini e così pure gli allineamenti. A salvaguardia dei medesimi, tutti i conduttori del terreno circostante sono tenuti responsabili della loro manutenzione e conservazione con obbligo di risarcimento di danni verso il Consorzio quando questi debbano essere ripristinati o sostituiti.
Art. 16 – E’ fatto obbligo al conduttore della parte nell’ultimo anno del novennio di rendere disponibile il terreno non appena effettuata la raccolta dei prodotti e, più precisamente, renderlo sgombro da qualsiasi residuo per dar modo al nuovo conduttore di procedere tempestivamente ai lavori di preparazione delle nuove colture.
Art. 17 – Nell’ultimo anno del novennio è vietata la coltivazione di prodotti la cui semina non sia avvenuta prima del giorno 31 del mese di maggio dovendo il terreno essere consegnato libero da prodotti e/o da cose al nuovo conduttore non oltre il 29 settembre. E’ pure fatto divieto di praticare irrigazione dei terreni con sistema a scorrimento.
Art. 18 – I confini delle parti si intendono misurati a metà cavedagna. Tale modalità di misurazione non vale in prossimità delle strade consorziali, comunali e vicinali, degli scoli principali e dei canali di pertinenza del Consorzio di Bonifica. In tutti questi casi devono essere sempre rispettate le distanze prescritte dall’Ente gestore.
Art. 19 – Sulle parti adiacenti ai filari di pioppeti il Consorzio si riserva in qualsiasi momento del novennio, il diritto di passaggio oltre la zona di rispetto fissata, per i lavori di impianto, abbattimento e trasporto dei pioppi stessi dietro risarcimento, se accertati, dei danni arrecati.
Art. 20 – Il Consorzio si riserva la facoltà nel corso del novennio di eseguire lavori di miglioria fondiaria quale la formazione di fossi di scolo ed irrigazione, tombamenti di maceri inefficienti od in disuso, modifiche di carreggiate, costruzione di strade ecc., e qualunque altro lavoro che si ritenesse necessario.
Art. 21 – Il conduttore della parte sarà tenuto al pagamento del contributo sociale fissato di anno in anno dal Consiglio del Consorzio in base all’estimo attribuito alla parte stessa. A norma della R. M. n. 7/1114 del 15 aprile 1976 il conduttore è tenuto, inoltre, al pagamento delle imposte gravanti la parte dovendo denunciare sia reddito agrario che dominicale nonché quanto è previsto per l’assolvimento delle imposte sugli immobili o altre imposte di eguale natura.
Art. 22 – L’Amministrazione si riserva di modificare od integrare le norme su riportate onde adeguarle ai cambiamenti legislativi o per eventuali adeguamenti alle moderne tecniche colturali.