Legge 20 Novembre 2017, n. 168 “Norme in Materia di domini collettivi”

LEGGE 20 novembre 2017, n. 168
Norme in materia di domini collettivi. (17G00181)
(GU n.278 del 28-11-2017)
Vigente al: 13-12-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riconoscimento dei domini collettivi
1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della
Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque
denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunita’
originarie:
a) soggetto alla Costituzione;
b) dotato di capacita’ di autonormazione, sia per
l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione
vincolata e discrezionale;
c) dotato di capacita’ di gestione del patrimonio naturale,
economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della
proprieta’ collettiva, considerato come comproprieta’
inter-generazionale;
d) caratterizzato dall’esistenza di una collettivita’ i cui
membri hanno in proprieta’ terreni ed insieme esercitano piu’ o meno
estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su
terreni che il comune amministra o la comunita’ da esso distinta ha
in proprieta’ pubblica o collettiva.
2. Gli enti esponenziali delle collettivita’ titolari dei diritti
di uso civico e della proprieta’ collettiva hanno personalita’
giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.
Art. 2
Competenza dello Stato
1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento,
in quanto:
a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle
collettivita’ locali;
b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del
patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale
nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a
beneficio delle collettivita’ locali degli aventi diritto.
2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso
e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo
Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani
continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformita’ dei
rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto
anteriore.
3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza
quando si verificano le seguenti situazioni:
a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilita’
del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
b) essere riservato ai componenti della comunita’, salvo diversa
decisione dell’ente collettivo.
4. I beni di proprieta’ collettiva e i beni gravati da diritti di
uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle
collettivita’ titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono
gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facolta’
delle popolazioni interessate costituire i comitati per
l’amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai
sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.
5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformita’ ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione.
Art. 3
Beni collettivi
1. Sono beni collettivi:
a) le terre di originaria proprieta’ collettiva della generalita’
degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione,
imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie
comunque denominate;
b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in
proprieta’ collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a
seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi
altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti
pubblici e privati;
c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuita’ di cui
all’articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni
nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo
scioglimento di associazioni agrarie; dall’acquisto di terre ai sensi
dell’articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e
dell’articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e
provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da
permuta o da donazione;
d) le terre di proprieta’ di soggetti pubblici o privati, sulle
quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici
non ancora liquidati;
e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a
famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonche’ le
terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio
1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97;
f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della
frazione esercitano usi civici.
2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f),
costituiscono il patrimonio antico dell’ente collettivo, detto anche
patrimonio civico o demanio civico.
3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello
dell’inalienabilita’, dell’indivisibilita’, dell’inusucapibilita’ e
della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
4. Limitatamente alle proprieta’ collettive di cui all’articolo 3
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e’ fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
5. L’utilizzazione del demanio civico avviene in conformita’ alla
sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio
collettivo.
6. Con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate
da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ordinamento giuridico
garantisce l’interesse della collettivita’ generale alla
conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e’ mantenuto sulle terre
anche in caso di liquidazione degli usi civici.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite
dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della
legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi
adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle
collettivita’ titolari, ciascuno per il proprio territorio di
competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi
del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte
regionali. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, e’ abrogato.
8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite
quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti
esponenziali delle collettivita’ titolari conferiscono priorita’ ai
giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell’Unione
europea vigenti in materia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 20 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando